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LA POLIZZA PER I FABBRICATI
 
 
 
 
 

LA POLIZZA PER I FABBRICATI

Siamo in grado di mettere a Vostra disposizione, con primarie compagnie, una copertura Globale Fabbricati particolarmente vantaggiosa sotto l'aspetto normativo e competitiva per il costo.
Un unico contratto che prevede tutte le garanzie per il fabbricato.

Un prodotto studiato per le esigenze dei grandi complessi immobiliari ma idoneo anche a condomini di medio, piccole dimensioni.

Restiamo a Vostra disposizione per un progetto personalizzato allo 02.48.00.46.77 MODULO INFORMAZIONI

RingraziandoVi per l'attenzione ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

ASABROKER
Attilio Steffano

Massimale unico R.C.T. da 2 a 4 miliardi
Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro 300.000.000/200.000.000
Rottura delle lastre 5.000.000
Infortuni Custode/addetto alle pulizie 30.000.000 morte 50.000.0000 Inv.Perm.
Tassazione da 0.80 a 1.00 per mille finito
(omnicomprensiva delle garanzie sottoriportate)

CONDIZIONI SPECIALI
Si intendono operanti le garanzie sottoriportate:

- BUONA FEDE
- CADUTA NEVE
- IMPLOSIONE
- SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO
- STRAORDINARIA MANUTENZIONE
- RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA
- COLPA GRAVE DELL'AMMINISTRATORE
- GARANZIA RC DELLE SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI
- RC CANCELLATE AUTOMATICHE
- FENOMENO ELETTRICO
- DEROGA PAGAMENTO PREMI 30GG
- ANTICIPO INDENNIZZI
- DANNI AD APPARECCHI DI TERZI (ad es. telefoni, acqua, luce, gas)
- RIMPIAZZO COMBUSTIBILE
- URTO VEICOLI STRADALI
- RC VERSO ADDETTI ALLA PULIZIA CON CONTRATTI D'OPERA SALTUARIA
- ESTENSIONE DI GARANZIA ALLE AREE E PERTINENZE
- PARIFICAZIONE DEI DANNI DI INCENDIO
- ASSICURAZIONE DELLA RESP. CIVILE DELL'AMMINISTRATORE
- SOVRACCARICO NEVE
- ASSICURAZIONE AL COSTO DI RIMPIAZZO (VALORE A NUOVO)
- OCCLUSIONE CONDUTTURE
- GELO
- SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS
- SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DANNO ACQUA CONDOTTA (franchigia 300.000)
- EVENTI ATMOSFERICI
- EVENTI SOCIOPOLITICI
- R.C. ALBERI ALTO FUSTO
- DEROGA ALLA PROPORZIONALE

CONDIZIONI SPECIALI
1) Buona Fede
La mancata comunicazione da parte del contraente o dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di risarcimento ne riduzione dello stesso, semprechè tale omissione od inesattezza siano avvenute in buona fede. La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

2) Caduta Neve
Ferme restando le condizioni generali di assicurazioni, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'assicurato per i danni cagionati a terzi da caduta di ghiaccio o neve non rimossi a tempo dai tetti.

3) Implosione
Premesso che per l'implosione si intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi, la società risponde dei danni derivanti da "implosione", verificatesi in relazione alle attività dichiarate in polizza, agli Enti assicurati.
Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante in analogia con quanto previsto dal comma e) dell'articolo 12.

4) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
A modifica di quanto descritto nella sezione "Franchigie - scoperti - limiti di indennizzo" di cui al comma b), la società risponde sino alla concorrenza della somma di lire 50.000.000 (cinquantamilioni) fermo quanto previsto dall'articolo 23.

5) Straordinaria Manutenzione
A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione la garanzia prestata con la surriferita polizza si intende estesa alla responsabilità civile verso terzi derivante al contraente o all'assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione dello stabile, esclusi gli eventuali danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori stessi.

6) Rinuncia all'azione di rivalsa
La società rinuncia al diritto di surrogazione derivanti dall'articolo 1916 del codice civile, verso condomini, inquilini e l'amministratore, escluso il caso di dolo.

7) Colpa grave dell'amministratore
A parziale deroga dell'articolo 12 c) delle condizioni generali di assicurazione, la società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'amministratore.

8) Garanzia R.C. relativa alle singole unità immobiliari

L'assicurazione di cui al settore "B" - Responsabilità Civile - è estesa alla responsabilità imputabile ai conduttori delle singole unità immobiliari, condomini e/o locatari, per fatto accidentale proprio e delle persone con le quali o delle quali devono rispondere, nonchè di altre di altre persone purchè con loro conviventi.
Tale estensione di garanzia è limitata al solo rischio derivante dalla conduzione della singola unità immobiliare e quindi inerente l'uso del fabbricato, relative parti comuni, impianti fissi ed apparecchi elettrodomestici compresi relativi allacciamenti, con esclusione, comunque dei danni che dovessero verificarsi nella singola unità immobiliare del condominio e/o locatario cui è imputabile il sinistro.
I conduttori delle singole unità immobiliari, anche se locatari, sono considerati terzi tra loro così come terzo rispetto ad ognuno di loro è l'amministratore dell'immobile garantito.
Restano ferme le condizioni tutte della polizza, la responsabilità per i danni prodotti da spargimento da acqua è compresa soltanto se il danno è conseguente a rotture accidentali degli impianti fissi, degli apparecchi elettrodomestici e dei relativi allacciamenti.

9) Estensione garanzia R.C.T.
Relativamente alla garanzia R.C.T. si intendono comprese cancellate anche automatiche.

10) Fenomeno elettrico
A deroga dell'articolo 12 f) delle condizioni generali di assicurazione la società risponde dei danni, che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Sono esclusi i danni da usura e quelli dovuti a difetti di manutenzione.
Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di L. 100.000 (centomila) e con il massimo risarcimento di L. 10.000.000 (dieci milioni) per annualità assicurativa, fermo il disposto dell'articolo 21 delle condizioni generali di assicurazione

11) Deroga pagamento premi
A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1901 del codice civile, la società prende atto che il termine per il pagamento dei premi viene elevato a 30 giorni.

12) Anticipo indennizzi
L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 200.000.000 (duecentomilioni) di lire. L'obbligazione della società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a 2.000.000.000 (duemiliardi) di lire, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul pagamento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

13) Danni ad apparecchi di terzi (telefoni, acqua, luce, gas)
La società risponde, limitatamente agli eventi previsti dal settore A della polizza di cui il presente allegato forma parte integrante, anche dei danni diretti e materiali agli impianti ed apparecchiature, al servizio esclusivo del fabbricato assicurato, che sono di proprietà di aziende che forniscono il servizio telefonico o che erogano il gas, l'acqua o l'energia elettrica.

14) Rimpiazzo combustibile
La società risarcisce il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) che sia stato versato per la rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato.

15) Urto dei veicoli stradali
La società risponde dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da urto di veicoli non appartenenti all'assicurato, avvenuti anche all'interno delle recinzioni ma non all'interno dei fabbricati e con l'esclusione dei box.

16) Responsabilità civile verso addetti alla pulizia con contratti d'opera saltuaria
Premesso che per l'esecuzione dei lavori di pulizia dell'immobile, l'assicurato ha stipulato con terzi un contratto d'opera saltuaria a norma dell'articolo 2222 del codice civile, la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato stesso, nei limiti dei massimali pattuiti in polizza per la R.C. verso i prestatori di lavori, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per gli infortuni (escluse malattie professionali) subiti dagli incaricati alla pulizia o dai loro sostituti, sempre che da suddetti eventi derivino la morte o lesioni gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del codice penale.

17) Aree e pertinenze
In relazione alle garanzie tutte della presente polizza, si precisa che si intendono comprese le aree e tutte le pertinenze facenti parte della proprietà comune.

18) Furto di fissi ed infissi
La garanzia si intende estesa al furto di fissi ed infissi di pertinenza del fabbricato assicurato, nonchè ai danni provocati dai ladri in occasione di furto e/o rapina consumati o tentati, anche alle parti non costituenti bene comune; queste ultime limitatamente alle parti di accesso ai singoli appartamenti.
Tale estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza, per ogni sinistro, di L. 1.000.000 (unmilione) previa detrazione di L. 100.000 (centomila) sempre per ogni sinistro.

19) Parificazione ai danni di incendio
A completamento dell'articolo 11) delle condizioni generali di assicurazione e con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'autorità, anche quelli prodotti dall'assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

20) Assicurazione della responsabilità civile dell'amministratore del condominio assicurato
a) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La società risponde delle somme che l'amministratore, a condizione che sia iscritto all'associazione di categoria e che l'attività sia svolta nei modi e nei termini previsti dall'articolo 1130 del codice civile, sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali cagionati a terzi, in dipendenza dell'attività dell'amministratore del condominio assicurato, comprese le eventuali multe od ammende inflitte al condominio o ai singoli condomini, in conseguenza di violazione non dolosa dei doveri professionali previsti dall'articolo 1130 del codice civile da parte dell'amministratore stesso e dei suoi collaboratori e dipendenti, del cui operato deve rispondere a norma di legge.
La garanzia è operante per i danni conseguenti a fatto o atti verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia e sempreché il danno si sia manifestato e sia stato denunciato entro un anno dal giorno in cui si sono verificati i fatti stessi, per i quali viene invocata la responsabilità dell'amministratore, fermi gli obblighi di cui all'articolo 28 delle condizioni generali di assicurazione.
b) MASSIMALE
L'assicurazione vale fino alla concorrenza complessiva (per capitali, interessi, spese) di L. 100.000.000 (centomilioni) che rappresenta il limite di risarcimento a carico della società per ogni sinistro e anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi e denunciati alla società stessa.
Il massimale per anno assicurativo si intende riferito a sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo anno assicurativo.
c) SCOPERTO OBBLIGATORIO
La garanzia è prestata con uno scoperto pari al 10% dell'importo assicurato di ogni sinistro, con il minimo assoluto di L. 500.000 (cinquecentomila). Tale scoperto dovrà restare a carico dell'assicurato senza che egli possa, sotto pene di decadenza dal diritto al risarcimento, farlo assicurare da altre società.
d) ESCLUSIONI
La garanzia non vale:
- per il pagamento di multe o ammende ad eccezione di quanto previsto dalla presente lettera a);
- per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di denaro o di titoli al portatore;
- per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione;
- per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione del fabbricato assicurato (compresi relativi impianti e/o dipendenze).
e) RINVIO
Il presente allegato forma parte integrante della suindicata polizza e per quanto qui non previsto
valgono le condizioni generali di assicurazione in quanto compatibili.

21) Sovraccarico di neve
La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati, direttamente provocato dal peso della neve.
La società non risarcisce i danni causati:
- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati ed al loro contenuto non conformi alle norme del D.M. del ministero dei lavori pubblici del 12 febbraio 1982, aggiornamento delle norme tecniche relative ai "criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi";
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto,
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, si un importo di L. 500.000 (cinquecentomila).
- in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore a L. 300.000.000 (trecentomilioni).

22) Assicurazione del costo di rimpiazzo (valore a nuovo)
Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:
- per i fabbricati, il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio o fiscali, le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente
A) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
B) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a) determina la indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. Agli effetti dell'articolo 21 delle condizioni generali di assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
A) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
B) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo" viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
C) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia o di quell'ulteriore lasso di tempo, convenuto in funzione delle esigenze di ultimazione dei lavori;
5 l'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività;
6 per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

23) Occlusione condutture
1La Società si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali derivanti al fabbricato assicurato da spargimento d'acqua verificatisi a seguito di occlusioni si tubazioni e condutture, di impianti idrici, igienici e di riscaldamento, escluse quelle di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana.Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di L. 200.000 e con il limite di indennizzo di L.2.000.000 per ogni sinistro e di L. 5.000.000 per ogni annualità assicurativa. Sono esclusi i danni da occlusione, rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.

24) Gelo
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da spargimento d'acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato stesso, causati da gelo. Sono esclusi i danni da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate o in locali sprovvisti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro, di un importo pari a L. 200.000 e con il limite di indennizzo per sinistro di L. 2.000.000 fermo restando il massimo risarcimento annuo a L. 5.000.000

25) Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas
La Società in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante parte dell'azienda stessa il blocco della erogazione, indennizza:

le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas.
Le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al A) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di L.200.000 con il limite di indennizzo di L.2.000.000 per ogni sinistro e di L. 5.000.000 per ogni annualità assicurativa.

26) Spese di ricerca
La società, in caso di danno da acqua condotta indennizzabile in base alla presente polizza, si obbliga a risarcire, in deroga all'art. 12) - ultimo comma - delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta.
Le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e ripristino di parti del fabbricato.Tali spese sono indennizzate fino alla concorrenza di L. 3.000.000 per singolo sinistro, fermo restando che il massimo indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa, non può eccedere l'importo pari al 3 per mille del capitale assicurato sopra il fabbricato.Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia fissa di L. 300.000 tale franchigia è cumulabile con quella prevista in polizza per la garanzia acqua condotta .

27) Riduzione franchigia acqua condotta
Si prende atto che la franchigia di L.200.000 relativa ai danni da acqua condotta di cui al comma a) Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo - si intende ridotta a L. 100.000

Assicurazione di Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'articolo 31 della sezione D) delle "Norme" che regolano l'assicurazione viene abrogato e sostituito dal seguente:
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli articoli 10) e 11) del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.
L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222.

RISERVATO A CHI VOLESSE RICHIEDERCI UN PREVENTIVO
SU MISURA PER IL SUO FABBBRICATO E O PER IL CONDOMINIO