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LA POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PER L'INGENIERE
Siamo in grado di mettere a Vostra disposizione, con primari gruppi assicurativi, una copertura per la Responsabilità civile verso terzi con particolari estensioni di garanzia a condizioni estremamente vantaggiose.
Restiamo a Vostra disposizione per un progetto personalizzato allo: 02.48.00.46.77
RingraziandoVi per l'attenzione ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.
Progettista e Direttore lavori
€ 500.000
£ 968.135.000 |
€ 640 £ 1.239.213
tasso di regolazione 15 per mille |
€ 750.000
£ 1.452.202.500 |
€ 770 £ 1.490.928
tasso di regolazione 18 per mille |
€ 1.000.000
£ 1.936.270.000 |
€ 900 £ 1.742.643
tasso di regolazione 21 per mille |
(I costi possono subire variazioni)
ATTENZIONE:
Siamo disponibili anche per coperture di secondo rischio
in aggiunta a polizze preesistenti con condizioni estremamente competitive.
Polizza destinata a:
Ingegneri liberi professionisti, abilitati all'esercizio dell'attività professionale e iscritti all'albo.
Progettista
Il libero professionista che individualmente o insieme ad altri professionisti predisponga un progetto relativo a lavori di edilizia.
Direttore dei lavori
il libero professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori.
Collaudatore
Il libero professionista che, per incarico e nell'interesse del Committente, esegue il collaudo statico dell'opera.
CHE COSA SI ASSICURA
Vengono fornite tutte le coperture della Responsabilità Civile Generale:
- R.C. verso terzi;
- R.C. verso dipendenti:
iscritti I.N.A.I.L. (R.C.O.);
non iscritti I.N.A.I.L. (R.C.I.)
- committenza auto;
- rivalsa I.N.PS.,
- gestione delle vertenze di danno a seguito di sinistro;
- interruzione o sospensione, mancato o ritardato inizio attività di terzi;
- attività complementari.
GARANZIA BASE
Danni corporali e materiali involontariamente causati a terzi in relazione all'attività professionale di Ingegnere libero professionista, progettista e/o direttore dei lavori e/o collaudatore delle seguenti opere (regolate e definite dall'art. 14 legge 143 del 2/3/49 "Approvazione della tariffa professionale di ingegnere ed architetto"): costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative; impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali o a costruzioni civili o gruppi di costruzioni civili; impianti elettrici; ferrovie e strade; impianti per la provvista, condotte e distribuzione di acqua, fognature urbane; lavori topografici. Nel caso di studi associati la garanzia vale sia per l'attività svolta dallo studio professionale sia per quella esercitata come singolo professionista. L'assicurazio-ne si intende prestata sia a favore della società di Ingegneria Contraente che per i singoli professio-nisti che svolgono l'attività per conto della stessa. Ad esempio l'assicurazione vale per:
- responsabilità civile per danni corporali e materiali derivanti dallo svolgimento dell'attività di consulenza in genere, compreso il rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni nonché dall'attività di libero docente;
- conduzione e proprietà di locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature;
- fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori in genere;
- danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere non in rapporto di dipendenza;
- uso di sistemi di elaborazione elettronica;
- responsabilità civile derivante dalla presenza e/o accesso in cantiere;
- danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, condutture ed impianti sotterranei nonché quelli dovuti a cedimento, franamento, vibrazione del terreno;
- danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle imprese esecutrici dei lavori di costruzione;
- errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e altri vincoli imposti da pubbliche autorità;
- danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti utilizzati da imprese per la realizzazione delle opere;
- Legge n. 675 del 31/12/96 Tutela della Privacy: responsabilità civile derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamen-to (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comporta-mento illecito continuativo. Scoperto 10%, minimo non indennizzabile di L.3.000.000 fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 10% di quello previsto in polizza;
- danni causati o subiti dalle opere entro 10 anni dalla data del loro compimento;
- retroattività illimitata; sono compresi i sinistri derivanti da comportamento colposo posto in essere prima della stipulazione del contratto e non a conoscenza dell'Assicurato;
- proroga della copertura, su richiesta dell'Assicurato, 3/10 anni dopo la cessazione dell'attività;
- franchigia di L.5.000.000 relativamente ai danni subiti dalle opere e di L, 1.000,000 relativamente a tutti gli altri danni materiali liquidabili ai sensi di polizza.
CONDIZIONI PARTICOLARI
6) Garanzia perdite patrimoniali
Perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi in relazione all'esercizio delle attività che rientrano tra le competenze professionali stabilite per legge o regolamenti relativi alla professione di ingegnere (scoperto 10%, minimo non indennizzabile di'L. 3.000.000, fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 10% di quello previsto in polizza).
7) Errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità - garanzia perdite patrimoniali Scoperto 10%, minimo non indennizzabile di L.3.000.000 e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 10% di quanto previsto in polizza.
8) Attività previste ai sensi dei D.Lgs. 626/94 e 494/96
Danni corporali e materiali, perdite patrimoniali conseguenti a consulenza ecologica ed ambienta-le/igiene e sicurezza del lavoro (D.Lgs. 626 del 19/9/94)/responsabilità dei lavori, coordinamento per la progettazione e/o coordinamento per l'esecuzione dei lavori (D.Lgs. 494 del 14/8/96). Danni corporali e materiali prevedono i seguenti limiti; fino al 50% del massimale e franchigia di L.1.000.000 per i danni materiali. Perdite patrimoniali prevedono i seguenti limiti: fino al 10% del massimale, scoperto del 10% con il minimo di L.1.000.000.
18) Inquinamento accidentale
Scoperto 10%, con minimo non indennizzabile di L.5.000.000 e fino ad un massimale pari al 10% di quello previsto in polizza con un massimo di L.500.000.000.
ESCLUSIONI
- furto e incendio; circolazione; cose in consegna o custodia; multe o ammende inflitte all'Assicurato;
- lavori progettati non rientranti nelle competenze professionali;
- lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato di cui è socio a resp. ill., amministratore o dipendente;
- errata interpretazione di vincoli urbanistici e norme edilizie (deroga C.P. 7) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato
- maremoti terremoti, rischi atomici, inquinamento (deroga parziale C.P. 18)
- derivanti da attività previste ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 494/96 (deroga C.P. 8)
Condizioni particolari (a richiesta con sovrappremio)
Pregressa illimitata
Sconti
Solo Progettista o solo Direttore lavori sconto 15%
10% per franchigia 1.000.000
20% per franchigia 2.000.000
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